Sospensione Rate Mutui

Piano Famiglia

Piano Famiglie per la sospensione delle rate dei mutui

Il Piano Famiglie è un' iniziativa promossa dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per supportare i nuclei familiari in questo delicato contesto economico.
Tale intervento prevede che i Clienti delle banche che aderiscono all' iniziativa possono chiedere di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui finalizzati all'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione  dell' abitazione principale, al verificarsi di determinati eventi che possono impattare sulla capacità di  rimborso.
L' iniziativa è stata condivisa con i rappresentanti delle principali Associazioni dei Consumatori grazie all' Accordo sottoscritto insieme ad ABI in data 18 dicembre 2009.
BancaSai ha aderito al Piano Famiglie e offre alla propria Clientela, in possesso dei requisiti previsti, la possibilità di usufruire di questo intervento di sostegno.

Il Documento Tecnico che dettaglia i contenuti del Piano Famiglie è a disposizione nel sito Internet dell'ABI (http://www.abi.it/).

Ambito di applicazione

Requisiti soggettivi: chi può richiedere l'adesione

La sospensione del pagamento delle rate, ai sensi del Piano Famiglie, può essere richiesta dai Clienti di BancaSai:
- titolari di un mutuo casa con le caratteristiche riportate nella successiva sezione "Su quali mutui è  applicabile la sospensione - requisiti oggettivi",
- con un reddito imponibile per singolo mutuatario non superiore a 40 mila euro annui,
- al verificarsi per almeno uno degli intestatari del mutuo di uno dei seguenti eventi:

cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

Sono esclusi i casi di:
- risoluzione consensuale,
- risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità,
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
- dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 Codice Procedura Civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato).

Sono esclusi i casi di:
- risoluzione consensuale,
- recesso datoriale per giusta causa,
- recesso del lavoratore non per giusta causa;

morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell' emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG, CIGS, altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà).

Gli eventi devono essersi verificati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.

Requisiti oggettivi: su quali mutui è applicabile la sospensione.

Possono essere oggetto di sospensione i mutui, anche in periodo di preammortamento, che a prescindere dalla tipologia di tasso siano:
- erogati a persone fisiche;
- destinati all'acquisto,costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale;
- garantiti da ipoteca su immobili residenziali;
- di importo originario non superiore a 150.000 euro;
- di durata originaria non inferiore a 5 anni;
- anche con ritardo nei pagamenti delle rate purché tale ritardo:

non sia superiore a 180 giorni consecutivi alla data di presentazione della richiesta di sospensione;
si sia verificato in data successiva all'evento che dà diritto alla sospensione.

La sospensione può essere applicata anche ai mutui che, nel rispetto di quanto sopra indicato, siano:
- rinegoziati, anche ai sensi della Legge Tremonti (D.L. 93/2008);
- erogati per portabilità tramite surroga ai sensi del DL 7/2007 (in tali casi vale la destinazione originaria del mutuo);
- mutui a rata costante, tasso e durata variabili;
- accollati anche a seguito di frazionamento.

La sospensione non può essere applicata sui mutui:
- che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
- per i quali sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi agli eventi che possono determinare l'avvio della sospensione.

 Tale polizza deve essere efficace nel periodo della sospensione stessa e coprire almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione. In tali casi il Cliente potrà attivare la copertura assicurativa;
- per i quali è intervenuta la decadenza del beneficio del termine;
- per i quali è intervenuta la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto;
- per i quali è stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

Modalità di richiesta della sospensione e tempi di accoglimento

I Clienti con i requisiti soggetti e oggettivi previsti possono chiedere alla propria filiale, fino al 31 gennaio 2011, la sospensione delle rate mutuo prevista dal Piano Famiglie.

A tal fine deve essere:
- sottoscritto, da tutti gli intestatari del mutuo e dagli eventuali garanti, l'apposito modulo di richiesta (ivi  disponibile)
- presentata la necessaria documentazione da richiedere alle filiali di BancaSai o al Call Center al numero     800.99.77.88